«Ma il medico competente serve davvero anche a me?» È una delle domande che ci sentiamo rivolgere più spesso — di solito dopo una lettera dell'organo di vigilanza, o alla vigilia di un'ispezione. La risposta dipende da un solo documento: la valutazione dei rischi.
Cos'è la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite mediche e degli accertamenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 per tutelare la salute dei lavoratori in relazione ai rischi della loro mansione.
In parole semplici: chi è esposto a rischi specifici deve essere controllato nel tempo da un medico, per verificare che il lavoro non gli stia danneggiando la salute e che sia idoneo a svolgerlo. Non è un controllo fiscale sui dipendenti e non è una formalità: è prevenzione, e per l'azienda è anche la prova documentata di aver fatto la propria parte.
Quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria scatta quando la valutazione dei rischi evidenzia rischi specifici per la salute. I casi più frequenti:
- movimentazione manuale dei carichi — magazzini, produzione, logistica, assistenza;
- uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali;
- rumore oltre i valori d'azione previsti;
- vibrazioni meccaniche;
- agenti chimici pericolosi, cancerogeni o biologici;
- lavoro notturno;
- altri rischi individuati dal DVR.
Il secondo punto è quello che sorprende di più: anche un ufficio rientra, se al computer si superano le 20 ore settimanali. È il caso della maggior parte delle attività amministrative.
Chi è il medico competente
È un medico in possesso dei titoli e dei requisiti specifici previsti dal D.Lgs. 81/08. La nomina spetta al datore di lavoro ed è obbligatoria in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria.
Il suo ruolo non si esaurisce nelle visite. Il medico competente:
- definisce il protocollo sanitario: quali visite e accertamenti servono per ciascuna mansione, e con quale periodicità;
- effettua le visite ed esprime i giudizi di idoneità;
- collabora alla valutazione dei rischi insieme a datore di lavoro e RSPP;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, o con la periodicità che stabilisce;
- partecipa alla riunione periodica nelle aziende che ne hanno l'obbligo.
Un medico competente che non ha mai messo piede in azienda non sta facendo il suo lavoro — e il documento che firma vale poco.
Le visite previste dalla legge
L'art. 41 elenca diverse tipologie, ognuna con uno scopo preciso:
- visita preassuntiva: prima dell'assunzione, per verificare l'idoneità alla mansione prevista;
- visita preventiva: prima di adibire il lavoratore alla mansione, per accertare l'assenza di controindicazioni;
- visita periodica: con la cadenza stabilita dal protocollo sanitario;
- visita su richiesta del lavoratore, quando correlata ai rischi professionali;
- visita per cambio mansione, se la nuova comporta rischi diversi;
- visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti (per esempio esposizione ad agenti chimici).
A queste si aggiunge la visita al rientro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
Gli accertamenti integrativi
La visita medica da sola spesso non basta. Il protocollo sanitario può prevedere:
- audiometrie per gli esposti a rumore;
- spirometrie per gli esposti a polveri, fumi o agenti chimici;
- esami ematochimici e biologici;
- test della vista per i videoterminalisti;
- accertamenti specialistici mirati.
Studio Sigma eroga questi servizi tramite la propria struttura sanitaria autorizzata dalla Regione Marche e le convenzioni con laboratori accreditati.
I giudizi di idoneità
Al termine della visita il medico esprime un giudizio, che può essere di:
- idoneità alla mansione;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Il datore di lavoro è tenuto ad attuare le prescrizioni indicate e, quando necessario, ad adibire il lavoratore a una mansione compatibile. Il giudizio è ricorribile entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente, sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro.
Cosa si rischia
L'omessa nomina del medico competente, quando la sorveglianza è dovuta, è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con un'ammenda a carico del datore di lavoro: gli importi del D.Lgs. 81/08 sono soggetti a rivalutazione ISTAT periodica, quindi oggi sono più alti di quelli originari. Sanzioni sono previste anche per chi non invia i lavoratori alle visite del protocollo.
In caso di malattia professionale, però, il problema non sono le sanzioni: senza sorveglianza sanitaria diventa impossibile dimostrare di aver monitorato la salute dei propri lavoratori, e la posizione dell'azienda si aggrava sensibilmente.
Come funziona il servizio di Studio Sigma
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Se non sai se la tua azienda è soggetta a sorveglianza sanitaria, la risposta è nel tuo DVR — e se il DVR non è aggiornato, partiamo da lì.