«Quali corsi devo far fare ai miei dipendenti? E quando scadono?» È la domanda che riceviamo più spesso — ed è diventata più complicata da quando l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore da maggio 2025, ha riscritto buona parte dei percorsi formativi. In questa guida trovi la mappa aggiornata, con una tabella da tenere a portata di mano.
Cosa dice il D.Lgs. 81/08
L'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a formare ogni lavoratore in modo «sufficiente e adeguato» rispetto ai rischi della sua mansione. Durate e contenuti sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni, che distinguono i percorsi per ruolo e per classe di rischio dell'azienda, individuata a partire dal codice ATECO.
Due principi valgono per tutti: la formazione si svolge in orario di lavoro e non può costare nulla al lavoratore. E non si esaurisce con il primo corso: quasi ogni attestato ha una scadenza.
La novità 2025: il corso obbligatorio per il datore di lavoro
È la modifica che sta interessando il maggior numero di imprese. Con l'Accordo 2025 il datore di lavoro ha per la prima volta un obbligo formativo proprio: un corso base di almeno 16 ore, diviso in un modulo giuridico-normativo e uno dedicato all'organizzazione e gestione della sicurezza. Per le imprese che operano nei cantieri si aggiunge un modulo di 6 ore sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
L'obbligo vale anche per chi ha nominato un RSPP esterno: non è un corso alternativo al RSPP, è un corso in più.
Formazione dei lavoratori: generale e specifica
È il percorso base che deve seguire ogni lavoratore:
- formazione generale — 4 ore: rischio, danno, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri. Vale come credito formativo permanente;
- formazione specifica — 4, 8 o 12 ore secondo che l'azienda sia a rischio basso, medio o alto: qui si affrontano i rischi concreti della mansione.
L'aggiornamento è quinquennale, di 6 ore, per tutte le classi di rischio.
Quando assumi, programma subito la formazione: l'obbligo scatta con l'assunzione e non aspetta la fine del periodo di prova. Se il neoassunto ha già un attestato valido e coerente con la nuova mansione, il credito formativo può essere riconosciuto.
Preposti e dirigenti
Chi sovrintende all'attività dei colleghi — il capo squadra, il capo officina, il responsabile di reparto — è un preposto, anche senza nomina formale. L'Accordo 2025 ha rafforzato il suo percorso: corso base di 12 ore (erano 8) e aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Attenzione: per il preposto l'e-learning non è ammesso, né per il corso base né per l'aggiornamento.
I dirigenti — chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività — seguono un corso che l'Accordo 2025 ha ridotto da 16 a 12 ore, con aggiornamento quinquennale.
RSPP datore di lavoro
Nelle aziende in cui la legge lo consente, il datore di lavoro può svolgere in proprio l'incarico di RSPP. Il nuovo Accordo ha semplificato il percorso: un modulo comune di 8 ore più un modulo tecnico-integrativo commisurato al settore ATECO. Sparisce la vecchia tripartizione 16/32/48 ore per classe di rischio.
RLS, antincendio e primo soccorso
Il RLS, eletto o designato dai lavoratori, segue un corso iniziale di 32 ore con aggiornamento annuale la cui durata dipende dalle dimensioni dell'azienda. È la figura più trascurata nelle PMI, ma la sua formazione è a carico del datore di lavoro.
Per le squadre di emergenza:
- antincendio: il DM 02/09/2021 ha ridefinito i percorsi in tre livelli, con durate crescenti e aggiornamento ogni 5 anni;
- primo soccorso: 16 ore per le aziende di gruppo A, 12 ore per i gruppi B e C, con aggiornamento triennale della parte pratica.
Gli addetti designati non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo, e devono coprire tutti i turni.
Le abilitazioni per attrezzature e rischi specifici
Oltre ai corsi «di ruolo» esistono quelli legati a ciò che il lavoratore fa:
- attrezzature che richiedono abilitazione: carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru per autocarro, gru a torre, escavatori;
- rischio elettrico: qualifiche PES, PAV e PEI secondo la norma CEI 11-27;
- DPI di terza categoria: addestramento pratico obbligatorio, non basta consegnare il dispositivo;
- lavori in quota, inclusi ponteggi e sistemi di accesso su fune;
- ambienti confinati o sospetti di inquinamento: formazione e addestramento specifici previsti dal DPR 177/2011.
Tabella riassuntiva
| Corso | Durata iniziale | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | Credito permanente |
| Formazione specifica lavoratori | 4 / 8 / 12 ore (rischio basso / medio / alto) | 6 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro (formazione base) | 16 ore (+ 6 ore modulo cantieri) | Ogni 5 anni |
| Preposto | 12 ore — e-learning non ammesso | 6 ore ogni 2 anni |
| Dirigente | 12 ore | Ogni 5 anni |
| RSPP datore di lavoro | 8 ore (modulo comune) + modulo tecnico ATECO | Ogni 5 anni |
| RLS | 32 ore | Ogni anno |
| Antincendio (DM 02/09/2021) | Livello 1 / 2 / 3 | Ogni 5 anni |
| Primo soccorso | 16 ore (gruppo A) · 12 ore (gruppi B/C) | Ogni 3 anni |
| Attrezzature (carrelli, PLE, gru) | Variabile per attrezzatura | Ogni 5 anni |
| PES / PAV / PEI | Secondo norma CEI 11-27 | Periodico |
| Ambienti confinati · Lavori in quota | Formazione + addestramento specifici | Periodico |
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